"Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonche' l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a Art. 1. 1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.". Art. 2. 1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' aggiunto il
seguente: Art. 3. 1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: Art. 4. 1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente: "Sezione VII Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire o autorizzare: Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto: 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita' indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attivita' sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.". Art. 5. 1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: " Titolo II-bis DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE Capo I Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per: 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle imprese e societa' costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attivita' principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attivita' della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosi' modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. Capo II Art. 102-ter. - 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non puo' arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivita' di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo e' autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.". Art. 6. 1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' cosi' modificato: Art. 7. 1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1 gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1 gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998. 4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti. Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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